Normativa

Legge Regionale Sicilia 06/03/1976 n. 25, B.U.R. 09/03/1976 n. 13

DISPOSIZIONI PER I CENTRI INTERAZIENDALI PER L’ ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL’ INDUSTRIA.

Articolo 1

A decorrere dal 1º gennaio 1976 la Regione siciliana subentra alla Cassa per il Mezzogiorno negli interventi a favore dei centri interaziendali per l’ addestramento professionale nell’ industria aventi sede nell’ Isola.

Articolo 2

Gli immobili, gli impianti fissi, l’ arredamento e le attrezzature di proprietà della Cassa per il Mezzogiorno in dotazione ai centri interaziendali per l’ addestramento professionale nell’ industria sono trasferiti al patrimonio regionale.

L’ individuazione di tali beni è effettuata con appositi elenchi compilati a cura di una commissione nominata con decreto dell’ Assessore regionale per le finanze e composta da tre funzionari, rispettivamente dell’ Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, dell’ Assessorato regionale delle finanze e della Cassa per il Mezzogiorno, ed approvati con decreto dell’ Assessore regionale per le finanze.

Articolo 3

I beni sopra specificati permangono in uso gratuito ai centri interaziendali per l’ addestramento professionale nell’ industria per il raggiungimento degli scopi statutari degli stessi.

Articolo 4

I consigli di amministrazione dei due centri interaziendali per l’ addestramento professionale nell’ industria sono così composti:

  • dal presidente, nominato dal Presidente della Regione, su proposta dell’ Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione;
  • da quattro consiglieri nominati dall’ Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, così distinti:
    • a) tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
    • b) un dirigente dell’Amministrazione regionale anche in quiescenza, nominato dall’Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale, la previdenza sociale e l’emigrazione [2];
  • dei rappresentanti dei soci previsti dallo statuto dei centri in numero non superiore a tre [1].

In caso di assenza o impedimento del presidente il consiglio di amministrazione è presieduto dal consigliere di cui alla precedente lett. b.

[1]Lettera modificata dall’articolo 27 della L.R. n. 30 del 07- 08- 1997.
[2]Lettera sostituita dall’articolo 20 della l.r. n. 19 del 22- 12- 2005

Articolo 5

I collegi dei revisori sono composti da tre membri effettivi e tre supplenti nominati rispettivamente:

  • a) uno effettivo ed uno supplente dalle sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana che li scelgono fra i magistrati in servizio presso le stesse con qualifica non inferiore a consigliere [1];
  • b) uno effettivo ed uno supplente dall’ Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione;
  • c) uno effettivo ed uno supplente dall’ Assessore regionale delegato al bilancio.

I revisori di nomina regionale sono scelti fra i dirigenti con almeno quindici anni di anzianità nella qualifica.

Il collegio dei revisori è presieduto dal revisore effettivo nominato dalla Corte dei conti.

[1]La Corte Costituzionale con sentenza n. 224 del 03- 06-1999 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui prevede che i magistrati della Corte dei conti nominati come membri dei collegi dei revisori debbano essere scelti fra quelli in servizio presso le sezioni per la Regione Siciliana.

Articolo 6

Il personale dei due centri interaziendali per l’ addestramento professionale nell’ industria è quello comunque in servizio alla data del 1º ottobre 1975.

Le variazioni alle dotazioni risultanti dalle tabelle organiche allegate ai bilanci dei centri interaziendali per l’ addestramento professionale nell’ industria, alla data del 1º ottobre 1975, devono essere apportate con provvedimento dell’ Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, sentito il parere della Commissione legislativa competente per materia.

Articolo 7

er l’ attuazione della presente legge è autorizzata, per il periodo 1º ottobre – 31 dicembre 1976, la spesa di lire 300 milioni ad integrazione dei versamenti disposti dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Per ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978 è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni.

Ai relativi oneri ricadenti sul bilancio della Regione per gli anni finanziari dal 1976 al 1978 si provvede con parte delle assegnazioni a carico del fondo di cui all’ art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Articolo 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.